Nel nome della santa e individua Trinità,
Corrado II, per grazia di Dio Augusto
imperatore dei Romani.
1. Vogliamo sia noto a tutti i fedeli della Santa
Chiesa di Dio e ai nostri così presenti come
futuri, che noi, al fine di riconciliare gli animi
dei signori e dei “milites”, così che si possano
vedere sempre gli uni con gli altri concordi e
servano devotamente con fedeltà e perseveranza,
noi ed i loro “seniores”, ordiniamo e
fermamente decidiamo: che nessuno milite di
vescovi, abati e abbadesse o di marchesi o
conti o chiunque altro che tenga un beneficio
dai nostri beni pubblici o dalle proprietà della
Chiesa o che lo ha tenuto anche se ora lo ha
ingiustamente perduto appartenga egli ai nostri
valvassori maggiori od ai loro militi, non
debba perdere il suo beneficio senza colpa
certa e dimostrata e se non a tenore delle costituzioni
dei nostri predecessori e per giudizio
dei loro pari.
[...]
4. Ordiniamo altresì che quando un milite, fra
i maggiori od i minori, lascerà questa vita terrena,
il figlio suo ne erediti il beneficio.
[...]
La “Constitutio de Feudis” (28 maggio 1037)