Fonti

Giovanni I Senzaterra
Magna Charta Libertatum
1215


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12. Nessun pagamento di scutagium o auxilium sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della nostra persona e per la nomina a cavaliere del nostro figlio primogenito e una sola volta per il matrimonio della nostra figlia maggiore, per tali fini sarà imposto solo un ragionevole auxilium; lo stesso vale per gli auxilii della città di Londra. 

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14. Per ottenere il generale consenso per l'imposizione di un auxilium, eccettuati i tre casi sopra specificati, o di uno scutagium faremo convocare con nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti ed i maggiori baroni, e faremo emettere da tutti i nostri sceriffi e balivi una convocazione generale di coloro che possiedono terre direttamente per nostra concessione, in un dato giorno, affinché si trovino, con preavviso di almeno quaranta giorni, in un determinato luogo. Scutagium: tassa imposta per armare e mantenere il soldato o i soldati che il feudatario doveva mettere a disposizione del re. Auxilium: generico aiuto in denaro dato al re (o comunque ad un superiore) a fronte di una sua difficoltà finanziaria. Balivi: funzionari del re. 

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20. Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predette ammende sarà inflitta se non con il giuramento di uomini probi del vicinato.

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41. Tutti i mercanti siano salvi e sicuri di uscire dall'Inghilterra e di entrare in Inghilterra, soggiornare e viaggiare in Inghilterra sia per terra che per acqua per comprare o vendere, liberi da ingiusta tassa secondo le antiche e buone consuetudini;