Guerra di indipendenza americana

Tra il 600 e il 700 numerose sono le colonie inglese in nord America, tutte nella costa orientale e fondate per ragioni diverse ma spesso per fuggire alle persecuzioni religiose in madrepatria:

  • Virginia (1607) per ragioni commerciali
  • Massachussetts, New Hapshire, Connecticut (1620-30), da puritani come i Padri Pellegrini
  • Rhode Island (1636)
  • New York, New Jersey, Delaware (1664-67) conquistate agli olandesi
  • Pennsylvania (1681) fondata dal quaccher William Penn
  • Maryland, North e South Carolina, Georgia (1700-32) per la coltivazione del tabacco

Le colonie sono rette da governatori inglesi, affiancati da:

  • un consiglio, nominato dal governatore
  • una assemblea, elettiva e con il diritto di votare le leggi finanziarie

Nel 700 l'immigrazione diventa sempre più massiccia creando una società culturale sviluppata e multietnica. Una società senza privilegi e divisioni dellantico regime, dove contano operosità e ingegno.

L'economia delle colonie:

  • A Nord è sviluppata l'economia di cereali in piccole proprietà e le attività legate al legname per i cantieri navali e i porti che si trovano principalmente nelle città di Boston e New York.
  • A Sud si sviluppa l'agricoltura estensiva di cotone e tabacco con manodopera schiavistica.

Con la crescita delle colone, anche economicamente, si sopportano meno gli obblighi della madrepatria, in primis l'obbligo di commerciare solo con essa (tenendo il deficit dell'economia locale sempre in rosso). Per quanto riguarda le tasse i coloni sono abituati a pagare solo tasse locali e quelle cioè in cui possono esprimersi tramite le loro assemblee.

Dopo la guerra dei Sette Anni il re, Giorgio III, impone alle colonie alcune tasse che i coloni non vogliono sapere di pagare:

  • 1764: Sugar Act, tassa sullo zucchero
  • 1765: Stamp Act, tassa sul bollo

Quest'ultima molto grave perché di fatto era una "normalizzazione" anche politica delle colonie, non solo economica. 

Che portano a delle ribellioni e al successivo ritiro delle stesse. Il motto dei rivoltosi fu "No taxation without representation" che di fatto significa autonomia fiscale (giacché era difficile pensare che potessero mandare rappresentanti oltre oceano).

Nel 1773 si tenta l'introduzione dei dazi di importazione. Questo fa sì che i coloni comincino a costruire manufatti "proibiti" (cioè che dovevano essere solo importati). A Boston, il 16 dicembre, un intero carico di the della Compagnia delle Indie fu gettato in mare.

Si tennere due congressi a Philadelphia:

  • 1774. Precedente ai fatti di Boston, fu un tentativo di conciliazione ma andato a vuoto e dopo i fatti di Boston Giorgio spedisce un contingente armato. Primi scontri
  • 1775. Istituzione di un esercito delle colone guidato da George Washington.

4/7/1776 viene proclamata l'indipendenza con un documento con impianto giusnaturalista redatto da Thomas Jefferson. All'interno delle colonie il fronte si divide in:

  • Lealisti, fedeli alla corona, rappresentato dalle classi più elevate
  • Indipendentisti, rappresentato da commercianti, artigiani, operai

1776-1781 la guerra. Inizialmente grosse difficoltà per i coloni, inferiori e poco addestrati. Dall'ottobre 1777, grazie agli aiuti militati francesi, le sorti si capovolgono e gli inglesi sono sconfitti a Saratoga. Franklin stesso farà un tour a Parigi a perorare la causa. Nel 1778 la Francia riconosce l'indipendenza e entra nel conflitto. L'anno successivo si alleano anche Spagna e Olanda. Nel 1781 a Yorktown la vittoria decisiva.

1783: Trattato di Versailles. Alla Spagna viene restituita la Florida e le 13 colonie ottengono l'indipendenza.

La questione adesso è: federazione o confederazione?

Nel 1787 si impone la linea federalista: un governo centrale per la crisi economica.

17/9/1787: Costituzione degli Stati Uniti d'America che entra in vigore nel 1788 con l'aggiunta della Bill of Rights.



I Emendamento
E’ vietato al Congresso di fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola, o
di stampa; o il diritto del Popolo a riunirsi in forma pacifica, e a presentare petizioni al Governo per la rettifica di torti subiti.

II Emendamento
Essendo un Milizia ben organizzata necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, non sarà usurpato il diritto del Popolo a possedere e a portare armi.

III Emendamento
Nessun soldato verrà, in tempo di pace, acquartierato in una dimora senza il consenso del relativo Proprietario, né in tempo di guerra, se non nei modi
che verranno prescritti dalla legge.

IV Emendamento
Il diritto del Popolo alla sicurezza della propria persona, casa, carte ed effetti, senza irragionevoli perquisizioni e sequestri non potrà essere usurpato, né
verranno emessi Mandati se non con probabili motivi suffragati da giuramento o solenne dichiarazione, con una descrizione dettagliata del luogo da perquisire e della persone o cose da sequestrare.

V Emendamento
Nessuno sarà tenuto a rispondere di un delitto capitale o altrimenti infamante, se non su denuncia o accusa di un Gran Giurì, salvo che per quei casi
che insorgessero presso le forze navali o di terra, o nella Milizia, quando si trovino in servizio attivo in tempo di Guerra o di pericolo pubblico; né alcuno
verrà sottoposto due volte a pericolo di vita o di perdita di arti per lo stesso reato; né sarà forzato in una causa penale a testimoniare contro se stesso, né ad essere privato della vita, della libertà o dei suoi beni senza un debito processo di legge; né verrà requisita la proprietà privata per uso pubblico senza un equo compenso.

VI Emendamento
In qualsiasi procedimento penale, l’accusato avrà diritto a un processo pubblico e sollecito, con una giuria imparziale proveniente dallo Stato e dal distretto
ove fu commesso il reato; il quale distretto sarà stato previamente identificato per legge; e avrà il diritto di essere informato della natura e delle ragioni dell’accusa; e di essere messo a confronto con i testi dell’accusa; e di avere strumenti atti alla comparizione obbligatoria di testi a suo favore, e all’assistenza di un Avvocato che lo difenda.

VII Emendamento
Nei processi di common law, ove il valore in disputa ecceda i venti dollari, verrà preservato il diritto ad un processo con giuria, e nessun fatto giudicato da
una giuria potrà in alcun modo essere risottoposto a qualsiasi Corte degli Stati Uniti se non secondo le norme della common law.

VIII Emendamento
Non si potrà chiedere una cauzione eccessiva, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli o inusitate.

IX Emendamento
Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà intendersi nel senso di negare o svilire altri diritti che il Popolo si sia riservato.

X Emendamento
I poteri che la Costituzione non ha delegato agli Stati Uniti, né proibito agli Stati, sono riservati rispettivamente ai singoli Stati, o al Popolo.


Ultime modifiche: mercoledì, 24 ottobre 2018, 20:34